In questa sezione sono riportati documenti, convenzioni, leggi e proposte di legge inerenti le cure di fine di vita e le questioni post mortem.

Questo materiale è particolarmente interessante al fine della compilazione delle DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

 

[...] ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato,
ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli
stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi [...]

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: […] di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato […]

[...] Se dunque una persona, nella piena consapevolezza della sua condizione e delle conseguenze del suo eventuale rifiuto, è libera di decidere su qualunque intervento gli venga proposto, ivi compresa la nutrizione artificiale [...] non è possibile sottrarre alla medesima persona la libertà di dare disposizioni anticipate di analoga estensione, e quindi anche circa l’attivazione o non attivazione dell’idratazione e alimentazione artificiali, nel caso in cui si venisse a trovare nella condizione che, in base alle conoscenze mediche e ai protocolli disponibili, fosse diagnosticata come stato vegetativo.[...]

Nel 1976, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dopo la discussione del rapporto preparato dalla commissione per i problemi sociali e sanitari, adottò il testo nella sua integralità; era il 29.1.1976. Allora, l'Italia era già membra del suddetto Consiglio.


[...] Sottolineando che il prolungamento della vita con mezzi artificiali dipende, in larga misura, da fattori quali l'attrezzatura disponibile, e che i medici, operanti negli ospedali in cui gli impianti tecnici consentono di prolungare la vita per un periodo particolarmente lungo, si trovano spesso in una posizione deli­cata circa il proseguimento del trattamento, nel caso ove la cessazione di tutte le funzioni cerebrali di una persona è irreversi­bile [...] 

[...] En 1976, dans sa Résolution 613, l'Assemblée se déclarait «convaincue que les malades mourants tiennent avant tout à mourir dans la paix et la dignité, si possible avec le réconfort et le soutien de leur famille et de leurs amis», et ajoutait, dans sa Recommandation 779 (1976), que «la prolongation de la vie ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique médicale, qui doit viser tout autant à soulager les souffrances».[...]