RACCOMANDAZIONE RELATIVA AI DIRITTI DEI MALATI E DEI MORENTI 613/1976
L'Assemblea,
Considerando
che i progressi rapidi e costanti della medicina creano dei problemi e celano anche certe minacce per i diritti fondamentali dell'uomo e l'integrità dei malati;
Notando
che il perfezionamento dei mezzi medici tende a dare al trattamento un carattere sempre più tecnico e a volte meno umano;
Considerando
che da qualche tempo si concorda nel riconoscere che i medici debbono prima di tutto rispettare la volontà dell'interessato circa il trattamento da applicare;
Ritenendo
che il diritto dei malati alla dignità e alla integrità, nonché il diritto all'informazione e alle cure appropriate, debba essere definito con precisione e accordato a tutti:
Convinta
che la professione medica è al servizio dell'uomo, per la protezione della salute, per il trattamento delle malattie e delle ferite, per l'alleviamento delle sofferenze, nel rispetto della vita umana e della persona umana, e convinta che il prolungamento della vita non debba essere in sé lo scopo esclusivo della pratica medica, che deve mirare altrettanto ad alleviare le sofferenze;
Considerando
che il medico deve sforzarsi di placare le sofferenze e che non ha il diritto, neppure nei casi che sembrano disperati, di affrettare intenzionalmente il processo naturale della morte;
Sottolineando
che il prolungamento della vita con mezzi artificiali dipende, in larga misura, da fattori quali l'attrezzatura disponibile, e che i medici, operanti negli ospedali in cui gli impianti tecnici consentono di prolungare la vita per un periodo particolarmente lungo, si trovano spesso in una posizione delicata circa il proseguimento del trattamento, nel caso ove la cessazione di tutte le funzioni cerebrali di una persona è irreversibile;
Sottolineando
che i medici debbono agire in conformità con la scienza e l'esperienza medica ammessa, e che nessun altro medico o altro membro delle professioni mediche potrebbe essere costretto ad agire contro la propria coscienza in correlazione con il diritto del malato di non soffrire inutilmente;
Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare i governi degli stati membri:
I. a) A prendere tutte le misure necessarie in particolare per ciò che riguarda la formazione del personale medico e l'organizzazione dei servizi medici, affinché tutti i malati, ricoverati o curati a domicilio, siano alleviati nelle loro sofferenze per quanto lo stato attuale delle conoscenze mediche lo consente;
b) A richiamare l'attenzione dei medici sul fatto che i malati hanno il diritto, se lo richiedono, di essere informati completamente sulla loro malattia e sul trattamento previsto, e a fare in modo che al momento dell'accettazione in un ospedale essi siano informati circa il regolamento, il funzionamento e l'attrezzatura medica dell'ospedale;
c) Si assicurino che tutti i malati abbiano la possibilità di prepararsi psicologicamente alla morte e prevedano l'assistenza necessaria a questa fine facendo richiamo sia al personale curante -come medici, infermieri e aiutanti- che dovranno ricevere una formazione di base per poter discutere di questi problemi con le persone vicine alla propria fine; sia agli psichiatri, ministri del culto o assistenti sociali specializzati, addetti agli ospedali.
II. A creare delle commissioni nazionali d'inchiesta -composte da rappresentanti della professione medica, giuristi, teologi, moralisti, psicologi e sociologi- incaricate di elaborare delle norme etiche per il trattamento dei morenti; di determinare i principi medici di orientamento in materia di utilizzazione di misure speciali in vista del prolungamento della vita; e di esaminare tra l'altro la situazione nella quale potrebbero trovarsi i membri della professione medica per esempio nell'eventualità di sanzioni previste dalle legislazioni civili e penali- quando hanno rinunciato a prendere le misure artificiali di prolungamento del processo della morte sui malati per i quali l'agonia è già cominciata e la cui vita non può essere salvata nello stato attuale della medicina, o quando sono intervenuti prendendo misure destinate prima di tutto a placare le sofferenze di tali malati e suscettibili di avere un effetto secondario sul processo della morte; e di esaminare il problema delle dichiarazioni scritte fatte da persone giuridicamente capaci, autorizzando i medici a rinunciare a misure per prolungare la vita, in particolare in caso di cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali.
III. A istituire, se delle organizzazioni paragonabili non esistono ancora, delle commissioni nazionali incaricate di esaminare le denunce fatte contro il personale medico per errori od incurie professionali, e ciò senza portare pregiudizio alla competenza dei tribunali ordinari. IV. A comunicare al Consiglio d'Europa i risultati delle loro analisi e conclusioni nell'intento di armonizzare i criteri sul diritto dei malati e dei morenti, e di assicurare i mezzi giuridici e tecnici.
L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dopo la discussione del rapporto preparato dalla commissione per i problemi sociali e sanitari, ha adottato il testo il 29.1.1976.
liberamente tradotto dagli amministratori del sito.
fonte:
Textes du Conseil de l'Europe en matière de bioéthique
https://www.coe.int/t/dg3/heal...