COSTITUZIONE E SEDE
art. 1
E' costituita l'Associazione di Volontariato "IL BRUCO E LA FARFALLA - ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto. L'Associazione non persegue fini di lucro. La sua durata è a tempo indeterminato. L'associazione opera in Europa sulla base delle norme di riferimento al diritto italiano. La sede attuale è in Aosta (Ao), Via Xavier de Maistre, n. 19. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo in ogni luogo coerente con il diritto italiano a cui fa riferimento. L'Associazione può aprire sedi secondarie o semplici recapiti in ogni regione italiana o paese europeo aderente al trattato di Lisbona.
LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
art. 2
L’organizzazione di volontariato, attenta al problema della fine vita dell’essere umano, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi. Si avvalendo in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di promuovere la cultura delle cure di fine vita in modo apolitico e aconfessionale a favore di tutti gli individui senza alcuna distinzione di sesso, età, malattia, razza, stato sociale, ecc…
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore
In particolare, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende svolgere le suddette attività nei modi seguenti:
offrendo un servizio di aiuto morale, pratico e qualificato a tutte le persone in fin di vita che ne facciano richiesta direttamente o indirettamente;
L’organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l’organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
TIPOLOGIA DELL'ASSOCIAZIONE
art. 3
L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale e non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità ed ideologia. Essa si ispira ai criteri di democraticità organizzativa, di elettività e della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti.
SOCI
art. 4
Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.
La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato. E’ deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per:
L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art. 5
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’organizzazione e alle sue attività.
I soci hanno il diritto di:
I soci hanno il dovere di:
VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI
art. 6
L’organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
ORGANI SOCIALI
art.7
Sono organi sociali:
ASSEMBLEA DEI SOCI
art. 8
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.
I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno sette giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’organizzazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria:
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 9
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri scelti tra i soci.
Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione. E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E’ costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all’art. 5.
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell’Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
art. 10
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
SEGRETARIO E TESORIERE
art. 11
Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell’organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
Compete loro:
redigere e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
art. 12
Il patrimonio è costituito:
L' organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
BILANCIO
art. 13
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso la sede dell’organizzazione cinque giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
LIBRI SOCIALI
art. 14
E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
art. 15
L’organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di estinzione o scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
NORME DI RINVIO
art. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni. NOTA LEGALE: L'uso del documento da parte di chiunque diverso dal destinatario è proibita, art. 616 c.p.- dl 196/2003.